A COSA SERVE LA “LETTERA DI RICHIESTA DELLA SOCIETÀ SPORTIVA PER LA VISITA DI IDONEITÀ ALLO SPORT”

di Sergio Lupo
Specialista in Medicina dello Sport
(modulo elaborato da: SPORT & MEDICINA)

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Nonostante le norme riguardanti la tutela sanitaria delle attività sportive parlino di questo documento, ribadendone la obbligatorietà e tale obbligatorietà sia stata sancita da oltre 30 anni (D.M. 18-2-1982 e circolare Ministero Sanità 31-1-1983 n. 7) e ribadita ulteriormente il 24/01/2013 con la seguente comunicazione: Obbligo di verifica per i Pediatri ed i Medici di base della Lettera di Richiesta della Società Sportiva per Visita Idoneità alla pratica sportiva, ancora si incontrano grandi difficoltà ad ottenere tale documento dalle società sportive e ad aggravare la situazione, purtroppo, molti specialisti non la richiedono.
Per cercare di capire le motivazioni di tale situazione, per prima cosa riportiamo quanto si può leggere nelle norme di legge:
“LA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ SPORTIVA PER LA VISITA DI IDONEITÀ ALLO SPORT (D.M. 18-2-1982 e circolare Ministero Sanità 31-1-1983 n. 7) costituisce la condizione per l’ammissione alla visita sia negli ambulatori ASL sia negli ambulatori e studi privati, ove operano i medici specialisti in medicina dello sport iscritti all’elenco regionale.
Sulla richiesta sono riportati i dati della società e l’attestazione che il soggetto è tesserato per la società stessa o sta per essere tesserato.”
A COSA SERVE:
1. L’attestazione (MODELLO 1) permette al soggetto di essere ammesso alla visita pagando la tariffa stabilita dalla legge.
2. Permette inoltre, essendo obbligatorio per il medico in caso di SOSPENSIONE o NON IDONEITÀ dell’atleta comunicare tale situazione, oltre che alla ASL, alla Regione, alla Federazione sportiva di appartenenza, anche alla società sportiva dell’atleta, di ottemperare a tale obbligo di legge.
La consegna di tale documento tutela quindi la società sportiva, che può essere informata dal medico di eventuali controindicazioni alla pratica sportiva per l’atleta che viene visitato e tutela l’atleta stesso da rischi per la salute … Non si riesce quindi a capire il motivo della difficoltà da parte delle società sportive a fornire all’atleta tale documentazione.
Ancor più grave è però la mancata acquisizione di tale documento da parte dello specialista all’atto della visita e la conseguente omessa comunicazione per eventuali “sospensioni” o “non idoneità”
Lo scopo fondamentale della visita medico-sportiva (la tutela della salute dell’atleta) viene così disatteso dalla possibilità per l’atleta di ripetere (in caso di sospensione o non idoneità) la visita presso un’altra struttura; possibilità che, in presenza di patologie pericolose ma non costanti (ad esempio le aritmie ipercinetiche), fa aumentare i rischi della pratica dello sport.
Queste poche righe di chiarimento aumentano la difficoltà a comprendere le motivazioni che sono alla base della mancata consegna di tale richiesta da parte della società e, soprattutto, della mancata acquisizione da parte del medico. Ma forse le motivazioni non sono poi così complesse: lo specialista dovrebbe comunicare periodicamente alla ASL l’elenco delle visite effettuate. Se la cartella dell’atleta non è completa (lettera di richiesta, esami strumentali eseguiti correttamente, fatturazione della visita …) il medico non comunica la visita stessa.
Va a questo punto sottolineato che una visita di idoneità non comunicata, NON ESISTE: di conseguenza il tesseramento non è valido e non esiste copertura assicurativa per l’atleta.
Quindi l’atleta (o il genitore dell’atleta in caso di minore) potrebbe trovarsi di fronte ad una truffa, pagando per qualcosa che “non esiste”.
Per avere valide certezze sulla correttezza dello specialista in medicina dello sport, l’atleta dovrebbe essere visitato in uno studio di medicina dello sport autorizzato e da un medico autorizzato, dovrebbe consegnare al medico la lettera di richiesta della società e dovrebbe ricevere, alla fine della visita, una regolare fattura della visita stessa.
Ricordiamo che la Medicina dello Sport è una medicina importante, una medicina preventiva che deve tutelare la salute dello sportivo. Ma perché ciò avvenga devono essere rispettate le norme di legge e l’atleta deve pretendere che società sportive e specialisti in Medicina dello Sport le rispettino.
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IL DECALOGO DELLA VISITA A NORMA DI LEGGE
Se uno dei seguenti punti non viene osservato, molto probabilmente le norme di legge non vengono rispettate:
- La visita può essere eseguita esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport autorizzato.
- La visita può essere effettuata solo negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza ed è vietato effettuarla in strutture sportive (piscine, palestre, campi di calcio ecc.) se non espressamente autorizzate. È altresì vietato effettuare le visite in strutture mobili (camper, roulotte).
- La società deve fornire all’atleta la richiesta di visita su modulo specifico, da consegnare al medico.
- Lo specialista visitatore deve essere lo stesso che firma il certificato.
- Il certificato di idoneità deve riportare: in intestazione l’indirizzo dello studio/ambulatorio dove viene effettuata la visita e in calce la firma e il timbro del medico con il n. identificativo dello stesso.
- All’atto della visita di atleti minorenni è obbligatoria la presenza del genitore (vedi modulo richiesta visita medico sportiva (Allegato 1 – Circolare n° 31 REGIONE LAZIO del 27 luglio 1999).
- All’atto della visita devono essere effettuati tutti gli esami previsti dalla legge per i diversi sport.
- È vietato effettuare le visite fuori dalla propria regione di appartenenza.
- Le tariffe applicate devono rispettare la tariffa minima prevista dalle norme regionali.
- Deve essere rilasciato il documento fiscale (fattura).
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