CERTIFICATI SPORTIVI: RIGETTATI QUELLI DIFFORMI DALLA NORMATIVA
Il caso è scoppiato a Cinisello Balsamo: nell’ottica di risparmiare molti documenti vengono firmati da medici non specializzati. Ecco tutte le norme.
Redazione DottNet (11/10/2016) – Sta per scoppiare un’altra grana nel mondo dei certificati sportivi. Il problema è nato a Cinisello Balsamo ma, visto appunto il precedente, la novità potrebbe estendersi anche al resto del Paese.
Il nodo sta nei controlli che diverse associazioni sportive stanno eseguendo sui certificati che le famiglie consegnano per iscrivere i loro figli alle attività non agonistiche. I documenti, diverse migliaia, sono rilasciati sì dagli studi medici ma in molti casi sono difformi rispetto alla normativa vigente che prevede regole rigide e inderogabili.
Ovvero, che i certificati siano firmati dal medico di base (o pediatra di base), dai medici specialisti in Medicina dello Sport e dai medici della Federazione medico-sportiva del Coni.
Per cui ogni altro certificato medico redatto da uno specialista che non appartenga a queste tre categorie è difforme dalla norma e potrebbe quindi risultare non valido. Inoltre per il rilascio del certificato ogni professionista deve allegare un elettrocardiogramma refertato.
In mancanza di queste caratteristiche, in caso di incidente durante l’attività sportiva, sia il medico sia i dirigenti delle associazioni sportive potrebbero incorrere in rivendicazioni di tipo civile e penale.
E così molti iscritti alle attività sportive nei prossimi giorni potrebbero ricevere dalle associazioni la richiesta di sostituire il documento. Ma a tutto ciò va aggiunto anche il danno economico, visto che per il rilascio del documento si spendono tra i 25 e i 40 euro e non è scontato che siano restituiti da chi lo ha rilasciato. Il clima di malcontento ha favorito anche la nascita di conflitti all’interno delle associazioni sportive che hanno stretto convenzioni con alcuni studi medici.
Del resto il tema rappresenta un business cruciale anche per i centri di medicina dello sport che nella sola area a Nord Milano si spartiscono un fatturato di circa 2 milioni di euro l’anno.
Giova quindi ricordare quali sono le regole e l’attuale normativa:
La certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subito significative modifiche soprattutto in conseguenza dell’emissione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
In ragione di ciò ad oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente:
1) certificato medico agonistico ⇒ disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
2) certificato medico non agonistico ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98); dall’art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125); dal Decreto del Ministro della Salute dell’8 agosto 2014 (Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica); dalla Nota esplicativa del 17 giugno 2015; dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015;
3) certificato medico per l’esercizio di attività ludico – motoria ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98);
4) certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
5) certificato medico agonistico per disabili ⇒ disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.
1) IL CERTIFICATO AGONISTICO
La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.
Il predetto decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI (discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive. Pertanto sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un’attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica. Sono inoltre obbligati a richiedere tale certificato gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.
Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport.
La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf, tiro con l’arco).
Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche.
In caso di inidoneità il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all’atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell’atleta, però a quest’ultima viene comunicato il solito esito negativo senza la diagnosi. L’atleta può proporre, entro 30 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello.
In ultimo occorre precisare che i soggetti che praticano sport professionistico, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 91/1981, devono sottoporsi, oltre alla visita di idoneità per l’esercizio di attività sportiva agonistica, anche ad ulteriori accertamenti indicati dalla suddetta legge. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, che è responsabile del loro stato di salute.
2) IL CERTIFICATO NON AGONISTICO
La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).
Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l’obbligo di sottoporsi a visita medica):
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto b), ha chiarito che:
1) per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate;
2) la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).
Il CONI ha provveduto ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tali attività:
Innanzitutto vengono divisi i tesserati in tre categorie:
a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate.
In questo caso il certificato medico di idoneità non agonistico è obbligatorio e rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali ad eccezioni di alcuni casi previsti dal punto b.
b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico. I tesserati delle seguenti categorie non sono obbligati alla certificazione sanitaria, anche se è raccomandato un controllo medico. Ma ecco l’elenco delle discipline:
– Sport di Tiro (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo)
– Biliardo sportivo
– Bocce (ad eccezione della specialità volo di tiro veloce
– Bowling
– Bridge
– Dama
– Giochi e sport tradizionali (discipline regolamentare dalla Figest)
– Golf
– Pesca sportiva di superficie (ad eccezione della pesca d’altura)
– Scacchi
– Curling
Inoltre sono compresi nella categoria esonerata dall’obbligo del certificato medico anche le attività facenti capo a federazioni sportive nazionali il cui impegno fisico è minimo (aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica).
c) Tesserati che nono svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti).
Anche questa categoria non è sottoposta all’obbligo di certificato medico. In questo caso all’atto del tesseramento dovrà essere indicato che il soggetto è dichiarato “non praticante”.
L’art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma dell’art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto:
– dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti
– dal medico specialista in medicina dello sport
– dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.
Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della salute dell’8 agosto 2014, le quali prevedono:
a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio.
3) IL CERTIFICATO PER ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA
Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi.
Al fine di comprendere cosa si intende per attività ludico motoria occorre fare riferimento alla definizione prevista dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, secondo cui essa è rappresentata dall’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all’ordine dei medici.
4) IL CERTIFICATO PER ATTIVITÀ SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.
In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico.
I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.
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