LA DURA VITA DELLO SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT

Mi presento: sono uno specialista in medicina dello sport del Lazio.
Ho scelto questa specializzazione perché amo lo sport e mi ha sempre entusiasmato studiare la fisiologia che è alla base della prestazione sportiva.
Volevo poi aiutare gli atleti e gli sportivi (i giovanissimi, i giovani e gli adulti) a salvaguardare la loro salute e ad ottenere la miglior prestazione sportiva possibile.
E così ho iniziato a lavorare con un grande entusiasmo e, dopo aver studiato le leggi che regolano il rilascio della certificazione per lo sport non agonistico e agonistico, ho cercato di applicarle.
- La legge dice che devo comunicare alla Regione Lazio che voglio effettuare le visite [eppure dopo la laurea in medicina, mi sono specializzato come il cardiologo, l’ortopedico, il ginecologo … e loro non mi sembra che debbano comunicare a qualcuno di “voler lavorare” (mah???!!!)].
- Devo poi avere uno studio medico autorizzato dalla ASL e il cui indirizzo sia inserito nell’elenco regionale … e non posso andare in altri studi medici a fare le visite e, soprattutto, non posso andare “a domicilio”, nelle palestre, nelle piscine, nei campi di calcio.
- La legge dice, poi, che chi richiede il certificato (sia agonistico che non agonistico) deve farlo compilando un modulo, obbligatorio (D.M. 18/2/1982; Circ. Min. Sanità 31/1/1983; Circ. n. 31 Regione Lazio 27/7/1999).
- Ogni 6 mesi devo inviare alla ASL di appartenenza dello studio, l’elenco delle visite effettuate (con i nomi degli atleti, lo sport praticato, la data ed il giudizio finale)
- La legge stabilisce poi che, in caso di visita di un atleta minorenne deve essere presente un genitore.
Ho quindi comunicato alla Regione Lazio che volevo iniziare a certificare, consegnando la documentazione richiesta e indicando lo studio professionale in cui operavo e ho iniziato il mio lavoro … ma ben presto sono cominciati i problemi.
Un gran numero di persone che si sono rivolte a me per la visita, mi hanno detto che:
– “… è la prima volta che mi viene richiesto questo modulo …”
– “… la mia società non vuole rilasciare il modulo …”
– “… la mia società mi ha detto che il modulo non serve …”
– “… lo scorso anno sono stato visitato nello spogliatoio del campo di calcio, nel sottoscala del palazzetto, in piscina …”
– “… nessun medico ha mai voluto un genitore presente alla visita, anzi a volte mi hanno anche impedito di entrare nella stanza durante la visita …”.
E qui sono iniziati anche i miei dubbi:
- Ma se lo specialista in Medicina dello Sport deve avere obbligatoriamente in cartella la lettera di richiesta ed è passibile di sanzioni in caso di mancanza, come fa ad effettuare la visita senza quel documento?
- E quando comunica l’elenco delle visite effettuate, se alcune non sono a norma, le comunica tutte ugualmente?
- E come mai alcuni medici effettuano le visite in strutture sportive (palestre, piscine, spogliatoi di campi di calcio …) non autorizzate?
E pian piano ho iniziato a capire …
Il gioco è questo: si visita senza lettera della società, senza fattura, con la compiacenza della società sportiva che fa entrare il medico nella struttura sportiva (palazzetto, piscina, campo di calcio …) e, ovviamente, si comunicano solo le visite a norma (poche rispetto al totale delle visite effettuate), oppure non si comunica nulla … anche se la ASL dovrebbe “PRETENDERE” dai diversi specialisti l’elenco periodico delle visite.
E così il medico “stupido” … oops: volevo dire “ligio” alle norme … esegue 2 visite l’ora (se va bene) e, con tutte le richieste che fa all’atleta (lettera della società, presenza dei genitori in caso di atleta minorenne, obbligo di recarsi in studio ecc.) spesso perde l’atleta, che l’anno dopo non torna più.
E poi fattura tutto e paga le tasse.
Gli “altri” invece, fanno 6-10 visite l’ora, senza fattura e, soprattutto, senza creare problemi agli atleti: vuoi mettere la differenza … soprattutto di guadagno.
Tanto stiamo solo parlando di valutazioni mediche, di prevenzione, di tutela della salute dell’atleta!
Ma allora mi chiedo:
1) chi svolge i controlli, previsti dalla legge, sui medici?
2) chi svolge i controlli, previsti dalla legge, sulle società sportive?
3) chi verifica se il numero di tesserati delle federazioni sportive è uguale al numero di certificati emessi?
Teoricamente, le ASL dovrebbero controllare i medici, effettuando verifiche negli studi, controllando il rapporto visite effettuate/orario di lavoro del medico e raccogliendo gli elenchi semestrali delle visite effettuate dai medici stessi.
E, sempre teoricamente, le Federazioni Sportive del CONI dovrebbero controllare le società sportive, verificando che tutti gli atleti tesserati abbiano effettuato la visita e siano in possesso del certificato, condizione obbligatoria per effettuare il tesseramento e renderlo valido.
Eppure basterebbe, per effettuare un controllo corretto e rapido, scegliere 5 società sportive a caso e chiedere i certificati medici dell’ultimo anno.
A questo punto le possibilità saranno due: o la società non ha i certificati, e quindi si applicheranno le sanzioni previste dalle norme, oppure li ha e quindi si potrà verificare se i medici che li hanno firmati hanno le cartelle mediche con tutti gli esami ed i documenti previsti e se hanno comunicato le visite effettuate alla ASL.
Questo controllo incrociato permetterebbe di far emergere tutte le certificazioni “fantasma”, effettuate non seguendo le norme, e tutelare realmente la salute degli atleti applicando le sanzioni previste dalla legge di Tutela Sanitaria delle Attività Sportive.
Ma questo non avviene, o purtroppo avviene solo in caso di incidenti gravi, e qualcuno dovrebbe spiegare, al povero medico dello sport che vorrebbe seguire le norme di legge, le ragioni di ciò.
Invece il povero medico, trovandosi imprigionato nella “giungla medico sportiva”, si convincerà sempre di più di essere uno stupido sognatore e la voglia di fare quello che fanno gli altri diventerà sempre più forte.
Ah, dimenticavo: ovviamente una visita di idoneità allo sport non comunicata alla ASL NON ESISTE! E quindi il tesseramento dell’atleta non è valido e, soprattutto, non esiste la copertura assicurativa legata alla pratica dello sport per cui il certificato è stato richiesto.
Ma tanto gli atleti sono sanissimi e non succede mai nulla …
(Uno specialista in Medicina dello Sport, stufo, deluso e amareggiato)
Alcuni “flash” sulla legislazione vigente [dalla Legge: “Tutela Sanitaria delle Attività Sportive” (Regione Lazio 24/97) (si riporta la normativa della Regione Lazio, essendo la più “completa” nella sua elaborazione ed attuazione. Qui sono riportati le Leggi e i Decreti sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive emessi in Italia].
“Tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a visita medica specialistica per il rilascio del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva.”
1- Idoneità allo Sport Agonistico
… Per lo Sport Agonistico tale visita deve essere antecedente al tesseramento, essendo “condicio sine qua non” per ottenere il tesseramento stesso.
La visita deve essere richiesta, su apposito modulo nominativo, dalla Società Sportiva di appartenenza o da qualunque struttura (ente di promozione, accademia di danza, piscina, palestra ecc.) richieda una certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
Anche il pediatra di libera scelta (PLS) ed il medico di medicina generale (MMG), prima di prescrivere la visita specialistica di Medicina dello Sport dovranno verificare che il richiedente sia in possesso della richiesta della Società Sportiva (vedi comunicazione inviata dalla ASL RM A di Roma).
Da tale modulo devono potersi rilevare gli estremi di riconoscimento della struttura richiedente (denominazione sociale, indirizzo, affiliazione della società alla federazione sportiva nazionale del CONI o ad enti di promozione sportiva del CONI stesso ecc.).
Esso costituisce la condizione per l’ammissione all’accertamento sia negli ambulatori A.S.L. sia negli ambulatori e studi privati ove operano i medici specialisti in medicina dello sport iscritti all’elenco regionale (art. 16 L.R. n. 24/97).
La presentazione di tale modulo è anche condizione per accedere alle “tariffe sociali” previste dalla legge …
2- Strutture Autorizzate
… La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell’Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privati [in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L’Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all’interno di strutture non autorizzate l’applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura] …
3- Obblighi dello Specialista
… Lo Specialista deve compilare e conservare per 5 anni una cartella clinica con tutte le notizie riguardanti l’atleta e gli accertamenti eseguiti e sottoporlo ad accurata visita clinica; in caso di necessità dovrà prescrivere ulteriori accertamenti, in attesa dei quali l’atleta sarà “SOSPESO” dall’attività sportiva. La Società Sportiva di appartenenza dell’atleta deve conservare la certificazione per 5 anni ed esibirla in caso di richiesta delle Autorità competenti.
Il medico specialista che esegue la visita deve inoltre inviare ogni 6 mesi l’elenco delle visite effettuate alla A.S.L. di appartenenza dello studio presso cui opera e solo le visite in elenco sono valide per il tesseramento sportivo …
LA VISITA A NORMA DI LEGGE
Se uno dei seguenti punti non viene osservato, molto probabilmente le norme di legge non vengono rispettate:
- La visita può essere eseguita esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport autorizzato.
- La visita può essere effettuata solo negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza ed è vietato effettuarla in strutture sportive (piscine, palestre, campi di calcio ecc.) se non espressamente autorizzate. È altresì vietato effettuare le visite in strutture mobili (camper, roulotte).
- La società deve fornire all’atleta la richiesta di visita su modulo specifico, da consegnare al medico.
- Lo specialista visitatore deve essere lo stesso che firma il certificato.
- Il certificato di idoneità deve riportare: in intestazione l’indirizzo dello studio/ambulatorio dove viene effettuata la visita e in calce la firma e il timbro del medico con il n. identificativo dello stesso.
- All’atto della visita di atleti minorenni è obbligatoria la presenza del genitore (vedi modulo richiesta visita medico sportiva (Allegato 1 – Circolare n° 31 REGIONE LAZIO del 27 luglio 1999).
- All’atto della visita devono essere effettuati tutti gli esami previsti dalla legge per i diversi sport.
- È vietato effettuare le visite fuori dalla propria regione di appartenenza.
- Deve essere rilasciato il documento fiscale (fattura).
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