LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

a cura del Dottor Danilo Gambarara
Facoltà Scienze Motorie – Università degli Studi di Urbino
Medicina dello Sport – A.U.S.L. RIMINI
DELIBERA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA n.775 del 26/04/2004 – B.U.R. n. 122 del 01/09/04
“Riordino delle attività di medicina dello sport: individuazione di ulteriori prestazioni nei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio sanitario regionale”
con la collaborazione del Dottor Eugenio Albini
Medicina dello Sport – A.U.S.L. RIMINI
La nuova legge deliberata dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna nell’aprile 2004 e pubblicata sul BUR a settembre, si articola su:
– PREMESSE
– ALLEGATO A
- Funzioni Medicina dello Sport
- Organizzazione
– ALLEGATO B
- Modalità rilascio certificati
– PREMESSE
Il D.P.C.M.del 28/11/2003 comprende nei livelli essenziali di assistenza (LEA) le certificazioni non agonistiche in ambito scolastico e le certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.
Vanno comprese nei LEA tutte le certificazioni di idoneità anche al di fuori dell’ambito scolastico a favore di minorenni e disabili; va previsto il Libretto Sanitario dello sportivo.
ALLEGATO A
Funzioni Medicina dello Sport
Le strutture di Medicina dello Sport nella Regione Emilia Romagna hanno due ambiti di intervento:
1 – Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche
- Attività certificativa dell’idoneità sportiva agonistica ai sensi del D.M. 18/02/1982, previa compilazione del Libretto Sanitario dello sportivo, valido per effettuare attività non agonistiche ai sensi del D.M. 18/02/1983.
- Valutazione funzionale di atleti dilettanti, costruzione di tabelle di allenamento, analisi nutrizionali, diete.
- Monitoraggio, vigilanza e controllo sulla qualità delle certificazioni di idoneità rilasciate da medici pubblici e privati , accertamento delle incompatibilità.
- Attività di vigilanza nei confronti delle Società sportive rispetto all’obbligo di certificazione dell’idoneità degli atleti tesserati.
- Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti sportivi (in collaborazione con le altre strutture del Dipartimento di Sanità pubblica).
Rientrano nei LEA le funzioni relative al punto 1 (quando effettuate in favore di atleti minorenni e disabili, e non prevedono oneri neanche in relazione ad eventuali esami diagnostici aggiuntivi), nonché al 3, 4, 5.
Le funzioni previste al punto 2 verranno sviluppate a discrezione delle Aziende, con tariffe da definirsi.
L’attività certificativa nei confronti dei maggiorenni (che costituisce comunque compito istituzionale delle AUSL) è assoggettata al tariffario regionale.
2 – Promozione dell’attività fisica nella popolazione generale e tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche.
- Educazione sanitaria, motoria e sportiva della popolazione, in collaborazione con Scuola, Enti locali, Società sportive.
“Con questa funzione si intende promuovere la cultura dell’attività fisica e sportiva, nell’intento di valorizzare l’educazione al movimento, alla creatività, all’utilizzo positivo del tempo libero, all’attività fisica o sportiva come occasione di gioco, con l’obiettivo principale di favorire la crescita e la maturazione globale dell’individuo, nonché la prevenzione di molte patologie. Si intende inoltre promuovere 1′ attività fisica in tutte le fasce di età e nell’ambito della promozione di stili di vita sani.
In questo contesto si inserisce anche l’educazione ad uno sport “sano” favorendo una alimentazione equilibrata e adeguata, evitando il ricorso a integratori e, soprattutto, a sostanze dopanti” - Valutazione funzionale “di base” o “complessa” dei praticanti attività non agonistica (per la scelta dello sport più idoneo o per misurare le capacità motorie) e consulenza in merito alle relative certificazioni.
Prevede visita medica con accurata anamnesi e, se necessario, ECG a riposo e compilazione del Libretto Sanitario dello Sportivo; viene svolta normalmente sotto forma di consulenza richiesta dal curante, ma è previsto anche l’accesso diretto. - Recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono beneficiare della “sport-terapia”.
Rientrano nei LEA la prima funzione e quella “di base” prevista al punto due, solo per i minori o disabili.
La terza funzione sarà sperimentata su progetti specifici.
Si ipotizza inoltre una rete integrata di servizi in collaborazione con Medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta, altri Servizi aziendali, Scuola e Società sportive, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla certificazione “che potrà essere acquisita, per quanto riguarda in modo particolare i minorenni, anche presso ambulatori pubblici dedicati, presso le scuole o, quando possibile, presso gli stessi Enti e Società sportive”.
N.B.
La Circolare Regionale n. 34685 del 30/09/2004 chiarisce che l’accesso è gratuito solo se richiesto dalla società sportiva su apposito modulo.
La competenza per il rilascio di certificati di idoneità non agonistica viene in realtà affidata (vedi D.G.R. n. 1632 del 30/07/2004) ai pediatri di libera scelta ed ai medici di base, senza obblighi né di compilazione di cartelle cliniche né di eseguire accertamenti ECG.
I certificati sono gratuiti per i minorenni o i disabili, mentre l’AUSL riconosce un compenso ai sanitari sopra specificati.
Chi ha diritto a richiedere i certificati NON AGONISTICI gratuiti?
La Scuola per attività:
- Extracurricolare
- Iniziative competitive (tornei studenteschi)
- Fasi non nazionali dei giochi della gioventù
L’età minima è di 5 anni e comprende anche i maggiorenni che frequentino ancora i corsi della scuola media superiore.
Le Società Sportive affiliate a:
- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Associate
- Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni
Il certificato di idoneità ad attività sportive non agonistiche può essere richiesto dalla società sportiva per:
“Frequenza a corsi di attività sportiva organizzati dalla società, con carattere continuativo e sistematico”. Comunque le Società Sportive, anche in riferimento a quanto indicato dalle proprie federazioni o enti di appartenenza, dovranno distinguere ed autocertificare i casi in cui sussista l’obbligo di idoneità non agonistica da quelli configurabili come attività di tipo non sportivo.
ALLEGATO A
Organizzazione delle Funzioni Medicina dello Sport
Le funzioni di Medicina dello Sport nella Regione Emilia Romagna sono svolte da:
- Strutture pubbliche di Medicina dello Sport, sia “Ambulatori di Medicina dello Sport” che “Centri pubblici territoriali di riferimento di Medicina dello Sport”
- Ambulatori privati autorizzati e liberi professionisti specialisti in Medicina dello sport
- Istituto Regionale FMSI di Bologna, che si occupa anche di ricerca applicata e di didattica universitaria, controllo antidoping e assistenza a gare
Organizzazione delle strutture pubbliche di Medicina dello Sport
1 – Aziendale o sovraziendale e articolazioni distrettuali.
All’interno dei Dipartimenti di sanità pubblica viene istituita una struttura organizzativa di “Medicina dello sport e promozione dell’attività fisica”.
Tale struttura si articola in uno o più ambulatori clinici ed un “Centro pubblico territoriale di riferimento” sovradistrettuale, a valenza provinciale o in ambito di “area vasta”, diretto da un medico specialista in Medicina dello sport.
Tale Centro assicura, oltre al coordinamento delle attività cliniche, la raccolta dei dati di attività delle strutture sia pubbliche che private nell’ambito di competenza e delle informazioni utili a valutare la qualità della certificazione, la trasmissione dei dati alla Regione, i rapporti con la medesima in merito all’aggiornamento dell’anagrafe dei soggetti abilitati alla certificazione.
2 – Regionale (nell’ambito del Servizio di Sanità pubblica) con compiti di:
- Coordinamento, controllo e valutazione dell’attività delle strutture locali.
- Tutela della salute delle attività sportive previste dalla determinazione del D.G.S. del 28/03/2001, n. 2583.
- Funzione di “Osservatorio epidemiologico regionale per la Medicina dello Sport” previsto dalla circolare del Ministero della Sanità del 18/03/1996, n. 500.4/MSP/CP/643.
- Istituzione del Comitato regionale per la verifica della qualità in Medicina dello sport, previsto dalla circolare citata al punto precedente.
- Gestione della Commissione medica regionale d’appello avverso i giudizi di non idoneità sportiva agonistica prevista dall’art. 6 D.M. 18/02/1982 modificato dal DM 28/02/1983.
ALLEGATO B:
Modalità rilascio certificati
1 – Soggetti abilitati a certificare:
Specialisti in Medicina dello sport, iscritti all’anagrafe regionale, operanti presso:
- Servizi pubblici
- Ambulatori privati autorizzati ai sensi L.R. 34/98
- Studi professionali gestiti dal singolo specialista
2 – Anagrafe regionale
L’iscrizione è titolo abilitante al rilascio di certificazioni. Va richiesta al Centro territoriale di riferimento della USL competente, attestando il possesso della specialità in Medicina dello sport o titolo equipollente e l’assenza di incompatibilità.
Viene concessa entro il limite di 60 giorni, con attribuzione di un codice identificativo regionale. L’elenco degli iscritti viene pubblicato annualmente nel BUR.
3 – Funzioni, compiti e responsabilità
I certificati vanno rilasciati su appositi modulari numerati, distribuiti dalla USL registrando la distribuzione ad ogni singolo medico.
Va compilata la scheda di valutazione prevista dal D.M. 18/02/82.
I giudizi di non idoneità vanno consegnati all’atto della visita, registrando l’avvenuta consegna, o spediti entro 5 giorni con raccomandata A/R.
In caso di esami diagnostici integrativi non consegnati entro 60 giorni, la richiesta di idoneità viene archiviata, dandone notizia all’interessato. Va compilato il Libretto sanitario dello sportivo, sia nella sezione agonistica che in quella non agonistica.
I medici certificatori devono compilare la scheda individuale di valutazione (allegato B6 D.G.R. 22/02/2000, n. 228) da tenere agli atti, anche per le certificazioni non agonistiche. È prevista la trasmissione trimestrale dei dati di attività al Centro di riferimento, e da questo alla Regione.
4 – Commissione medica regionale di appello (invariata)
5 – Monitoraggio, controllo, vigilanza
Monitoraggio, controllo, vigilanza, in merito alla correttezza dell’attività di certificazione agonistica, sono affidati ai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende sanitarie locali in via generale, ed ai Servizi di Medicina dello sport relativamente al settore specifico.
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A cura del Dr. Danilo Gambarara
Facoltà Scienze Motorie – Università degli Studi di Urbino
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