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ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA: CRITERI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA

Attività sportiva non agonistica: criteri interpretativi della normativa
Moduli e procedure per l’accertamento dell’idoneità e la certificazione

A cura di: Paolo Spriano – MMG

Il Decreto che disciplina le certificazioni per l’attività sportiva e amatoriale del 24 aprile 2013 del Ministro della Salute (pubblicato in G.U. 169 del 20 luglio 2013)¹ è stato parzialmente abrogato dall’Art. 42 bis Legge 9 agosto 2013 n.98 creando alcuni dubbi interpretativi nei medici che hanno il compito di certificazione in materia.
Una recente nota esplicativa del Ministero della Salute definisce con maggior precisione alcuni aspetti utili a certificare l’idoneità dei pazienti che desiderano praticare attività sportiva amatoriale o non agonistica. In particolare è stato definito cosa è stato abrogato del vecchio decreto del 24 aprile 2013, cosa rimane in vigore rispetto alle nuove indicazioni.
Entrando nello specifico del Decreto 24 aprile 2013 sono stati abrogati i commi 2, 3, 4, 5 dell’ art 2, l’allegato A che definiva i criteri di idoneità all’attività motoria e l’allegato B, ossia il modulo per il certificato di attività ludico-motoria.
Pertanto è confermato che:
1- L’attività amatoriale fa riferimento ad un’attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati a Federazioni sportive o Enti riconosciuti dal CONI, caratterizzata dall’essere individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona non richiede obbligo di certificazione anche se svolta in contesti organizzati e autorizzati e non comporta obbligo di controlli medici periodici.
2- L’attività sportiva non agonistica è riferibile a quella praticata da:
alunni che svolgono attività sportive organizzate dalla scuola nell’ambito delle attività parascolastiche;
coloro che svolgono attività organizzate dal CONI e dagli Enti e Federazioni riconosciute dal CONI, ma non devono essere riconosciuti come atleti agonisti (secondo i criteri del DM18 febbraio 1982)
coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
L’obbligo di certificazione vale per tutti i praticanti questo tipo di attività sportive non agonistiche che dovranno sottoporsi a controllo medico annuale. L’idoneità può essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport secondo un modello predefinito². Per il rilascio è obbligatoria la visita medica con valutazione clinico-anamnestica e sarà il medico certificatore a valutare secondo il proprio giudizio clinico se avvalersi di esami strumentali come l’elettrocardiogramma, e/o della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e/o dello specialista di branca. La periodicità della certificazione è annuale.
3- L’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è quella svolta da tutti i non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI relativamente a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate dai suddetti organismi, quali: manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. L’obbligo di certificazione per attività ad elevato impegno cardiovascolare vale per i praticanti questo tipo di attività e l’idoneità può essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport secondo un modello predefinito³. Per il rilascio dell’idoneità è obbligatorio il controllo medico che comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato ha validità annuale o di durata inferiore rilasciato secondo il giudizio clinico del medico certificatore.

Documenti
1) Decreto 24 aprile 2013 (parzialmente abrogato)
2) Certificato attività sportiva non agonistica (allegato C)
3) Certificato attività sportiva di particolare impegno CV (allegato D)

(Fonte: http://www.univadis.it/editoriali-normativa/Attivita-sportiva-non-agonistica-criteri-interpretativi-della-normativa)

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